Art. 12 — Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom
Le funzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Testo vigente dal 10 dicembre 2021
