Art. 21 — Disposizione transitoria
A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della liberta' dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 giugno 2001
