Art. 6 — Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi
Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), i pulcini possono essere:
- a)affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)utilizzati per l'alimentazione animale.
Testo vigente dal 23 dicembre 2023
