Art. 28 — Attività di sgombero della neve
[1]Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
[2]“Articolo 214-bis
[3](Sgombero della neve)
[4]1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
