Art. 1 — Riformulazione della definizione di produttore indipendente
Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e), della legge 14 novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: «p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
- 1)per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
- 2)sono titolari di diritti secondari;».
Testo vigente dal 28 dicembre 2017
