Art. 16 — Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica
[1]All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attivita' totale o della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
