Art. 14 — Sanzioni amministrative
All'articolo 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.».
Testo vigente dal 9 novembre 2007
