All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione.". La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

Testo vigente dal 30 maggio 2001

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-19;202~art1 · fonte del testo

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