Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: "Art. 28-bis (Collocamento in disponibilita' a domanda). - 1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche':
- a)abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;
- b)abbiano compiuto sessantatre' anni di eta' se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi. 2. Al termine del periodo massimo della disponibilita', che non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta', i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4. 3. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
Testo vigente dal 29 maggio 2001
