Art. 8 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
