Art. 45 — Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, puo' chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta', se e' accertato che la coltivazione di tale varieta':

  • a)possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita';
  • b)possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art45 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari