Art. 5 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" e' sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" e' sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
- b)al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
- c)al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed e' infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.";
- d)al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".
Testo vigente dal 18 gennaio 2013
