Art. 20 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
[1]L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 21 (Luogo di svolgimento della formazione)
[3]1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.".
Testo vigente dal 18 gennaio 2013
