Art. 13 — Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali
Al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al presente Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all'articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a)nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilita' per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;
- b)la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) puo' essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- c)in tutti i casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi e' subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del presente decreto;
- d)sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi, in coerenza con il PNRR;
- e)le misure sono adottate in conformita' alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di stato.
Testo vigente dal 30 novembre 2021
