L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). - 1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.".
Testo vigente dal 27 maggio 1995
