Art. 9 — Estensioni delle autorizzazioni a utilizzazioni minori
Gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in attivita' agricole, le organizzazioni agricole professionali e gli utilizzatori professionali possono chiedere al Ministero della sanita' l'estensione del campo d'applicazione di un prodotto fitosanitario autorizzato. L'estensione di cui al comma 1 e' accordata, modificando l'autorizzazione, se:
- a)e' stata presentata dal richiedente la documentazione corredata da informazioni motivanti l'estensione del campo di applicazione;
- b)e' stato constatato che le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punti 3, 4 e 5, sono soddisfatte;
- c)l'utilizzazione prevista riveste un'importanza minore;
- d)sono stati determinati provvisoriamente i limiti massimi di residui per detta utilizzazione e sono stati notificati alla Commissione europea;
- e)viene garantita un'informazione completa e specifica degli utilizzatori circa le istruzioni per l'uso, integrando le indicazioni in etichetta e, ove necessario, mediante una pubblicazione ufficiale;
- f)vi e' l'accordo del titolare dell'autorizzazione del preparato o esiste un comprovato interesse pubblico. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, provvede alla definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo di cui al comma 2, lettera c).
Testo vigente dal 27 maggio 1995
