Art. 7 — Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti
Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
