Art. 44 — Controperizia
Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.
Testo vigente dal 26 febbraio 2021
