Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalita' di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilita', sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonche' sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, e' adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 puo' interessare piu' organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalita' di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.

Testo vigente dal 26 febbraio 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19~art26 · fonte del testo

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