Art. 11 — Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attivita' di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonche' il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:
- a)l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonche' dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3;
- b)l'adozione di procedure e modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.
Testo vigente dal 26 febbraio 2021
