Art. 9 — Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
