Art. 18 — Disposizioni finali
E' abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad eccezione degli articoli 10 e 11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 2012
