Art. 14 — Misure addizionali
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, puo' adottare per la produzione nazionale, misure supplementari o piu' rigorose, qualora cio' sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purche' siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.
Testo vigente dal 11 novembre 2010
