Art. 4 — Invarianza degli oneri
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall'articolo 1, nell'ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. Per le attivita' ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Testo vigente dal 15 novembre 2011
