Art. 3 — Orario di lavoro
Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo e' pari a 2000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non puo' superare le 900 ore annue. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo e' programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative, disciplinabili in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
