Art. 6 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
