Art. 3 — Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa
La facolta' di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 2 - octies del decreto - legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere e' dovuto dall'assicurato nella misura intera. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, e' data facolta' di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Testo vigente dal 27 giugno 1997
