Pubblicita' di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalita' digitale La pubblicita' di dati ed atti societari nel registro delle imprese e' regolata dagli articoli 8, 11, comma 8, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Gli atti e i dati concernenti societa' di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata. I documenti e le informazioni presentati al registro delle imprese sono conservati in formato aperto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure come dati strutturati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformita' alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonche' con riferimento all'interscambio dei dati di cui all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile in conformita' con le previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183~art3 · fonte del testo

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