Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ha il potere di:

  • a)agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
  • b)contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorita' nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;
  • c)contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorita' internazionali competenti, in conformita' degli impegni internazionali dello Stato;
  • d)partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione. Il membro nazionale, di concerto con l'autorita' nazionale competente, puo' altresi' emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonche' disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non e' possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorita' nazionale competente, il membro nazionale puo' adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorita' nazionale competente. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182~art9 · fonte del testo

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