Art. 6 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
- a)articoli 18, primo comma, numero 1°, 32, primo comma, numeri 2° e 4°, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- b)articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole: «e la cauzione prestata», secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: «dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto e' prescritto dagli articoli 18 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento», del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
Testo vigente dal 18 maggio 2006
