L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito denominata: «Agenzia», e' l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste dall'articolo 4 e' disciplinato con delibera del Collegio dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento e' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell'Agenzia.

Testo vigente dal 26 febbraio 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-14;18~art3 · fonte del testo

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