Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Prima di adibire una nave a servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, l'autorita' marittima accerta la conformita' ai requisiti del presente decreto:
- a)durante le ispezioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera diversa da quella italiana;
- b)durante le ispezioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, per le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana.».
Testo vigente dal 29 novembre 2024
