Art. 8 — Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all'articolo 68 del regolamento
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di detenzione o di messa a disposizione dei registri dei prodotti biocidi immessi sul mercato previsto dall'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
