Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Ai fini del presente decreto si intende per «presidio medico chirurgico» un prodotto che ricade nella definizione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 e che contiene, per ciascuna tipologia di prodotti, esclusivamente i principi attivi di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento. L'autorita' competente di cui all'articolo 81 del regolamento e' il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
