Art. 1 — Casi di esenzione
L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.».
Testo vigente dal 29 ottobre 2007
