Art. 2 — Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica
I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto. I collegi plurinominali per l'elezione della Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto.
Testo vigente dal 29 dicembre 2020
