Art. 9 — Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie
La garanzia finanziaria prestata, anche in conformita' ad una clausola di integrazione o di sostituzione, ed il contratto relativo alla garanzia stessa non possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori soltanto in base al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria garantita siano avvenuti:
- a)il giorno di apertura della procedura medesima e prima del momento di apertura di detta procedura;
- b)il giorno di apertura della procedura medesima e dopo il momento di apertura di detta procedura, qualora il beneficiario della garanzia possa dimostrare di non essere stato, ne' di aver potuto essere, a conoscenza dell'apertura della procedura. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 della legge fallimentare:
- a)il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia e la prestazione della medesima sono equiparati al pegno;
- b)la prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola di sostituzione non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data della prestazione della garanzia originaria;
- c)la prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola di integrazione si considera effettuata contestualmente al debito garantito e, nel caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero 1), al momento della prestazione della garanzia originaria o, in assenza di garanzia originaria, al momento della stipula del contratto di garanzia finanziaria; nel caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero 2), nel momento in cui la garanzia integrativa e' stata prestata. Salvi gli effetti degli accordi tra le parti, ai contratti di garanzia finanziaria e alle garanzie finanziarie prestate in conformita' al presente decreto legislativo non si applicano l'articolo 203 del testo unico della finanza, ne' l'articolo 76 della legge fallimentare.
Testo vigente dal 15 luglio 2004
