Non e' necessaria alcuna autorizzazione:

  • a)per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  • b)per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  • c)per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  • d)per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • e)per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  • f)per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  • g)per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Testo vigente dal 14 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170~art3 · fonte del testo