Art. 3 — Esenzione dall'autorizzazione
Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
- a)per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b)per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c)per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d)per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e)per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f)per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g)per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
Testo vigente dal 14 maggio 2001
