Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:

  • a)sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B;
  • b)siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
  • c)sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Testo vigente dal 19 febbraio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17~art10 · fonte del testo