Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

Testo vigente dal 21 novembre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169~art11 · fonte del testo