Art. 34 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
