Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente: "9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".
Testo vigente dal 15 giugno 1999
