Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: "e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta";
  • b)al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.". All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 2 e' abrogato;
  • b)nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza" sono soppresse;
  • c)nel comma 4:
  • 1)al primo periodo, le parole: "e sui rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
  • 2)al quarto periodo, le parole: "e i rendimenti" sono soppresse, nello stesso periodo le parole: "e dei rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
  • 3)dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
  • d)dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.";
  • e)nel comma 5, dopo le parole: "si detrae" sono inserite le seguenti: ", anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto," e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".

Testo vigente dal 11 maggio 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168~art8 · fonte del testo

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