Art. 3 — Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del comma 8-bis
All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato ed integrato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.".
Testo vigente dal 22 giugno 2000
