Art. 3 — Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
Testo vigente dal 10 maggio 2006
