Art. 19 — Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.».
Testo vigente dal 7 dicembre 2020
