Art. 46-bis — Forme e limiti della domanda
La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, va presentata, a pena di inammissibilita', esclusivamente tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura. Ogni magistrato non puo' avere contemporaneamente pendenti piu' di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario. Il Consiglio superiore della magistratura non puo' valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facolta' dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.
Testo vigente dal 21 aprile 2024
