Art. 9 — Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza, integrita' e immodificabilita». Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.» e' sostituito dal seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
Testo vigente dal 29 aprile 2006
