Art. 1 — Modifiche all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo periodo, le parole: «dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 » sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina legislativa statale vigente»;
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente puo' essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso universita' austriache che abbiano concluso un accordo con un'universita' italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale e' stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.».
Testo vigente dal 27 ottobre 2022
