Il Collegio dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:

  • a)essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
  • b)possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
  • c)avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;158~art4 · fonte del testo